Nr. 1 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

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Credito d’imposta mediazione 2025: guida completa per benefici fiscali

Chi partecipa a una mediazione civile o commerciale ha diritto a un credito d’imposta che può arrivare fino a 600 euro per procedura, anche in caso di mancato accordo.

Scopri in questa guida tutti i dettagli, i requisiti, i limiti annuali e le modalità di richiesta.

Che cos’è il credito d’imposta per la mediazione

Il credito d’imposta per la mediazione è un’agevolazione fiscale prevista dal Decreto Legislativo n. 28/2010, come modificato dalla riforma Cartabia.

È riconosciuto alle parti (persone fisiche e persone giuridiche) che hanno partecipato a una procedura di mediazione presso un organismo regolarmente iscritto al Registro del Ministero della Giustizia.

Il credito consente di recuperare, entro determinati limiti, le spese sostenute per la mediazione e, in alcuni casi, per l’assistenza legale.

Importi massimi riconoscibili

1. Spese di mediazione e compensi dell’avvocato

  • In caso di accordo raggiunto in mediazione:
    È possibile richiedere un credito d’imposta fino a 600 euro per ciascuna procedura, a copertura:
    • delle indennità di mediazione;
    • dei compensi dell’avvocato solo nelle mediazioni obbligatorie o demandate dal giudice.
  • In caso di mancato accordo:
    L’importo massimo del credito è ridotto alla metà, fino a 300 euro per ciascuna procedura.

2. Contributo unificato (solo per mediazioni demandate dal giudice)

Se una mediazione demandata dal giudice comporta l’estinzione di un giudizio già pendente, è possibile richiedere un ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro, relativo al contributo unificato versato all’inizio del processo.

3. Limiti annuali complessivi (anno 2025)
Nel caso di più procedure svolte nel corso del 2025, il credito d’imposta massimo complessivo è pari a:

  • 2.400 euro per ciascuna persona fisica;
  • 24.000 euro per ciascuna persona giuridica.

Istruzioni per presentare la richiesta

Documenti necessari

Prima di iniziare la procedura, assicurati di avere a disposizione i seguenti documenti, dai quali dovrai ricavare le informazioni richieste dal sistema:

  1. Verbale di conclusione della mediazione
  2. Fatture quietanzate dell’Organismo di mediazione
  3. Fatture quietanzate dell’avvocato per l’assistenza in mediazione
  4. Estremi dei pagamenti tracciabili (ad esempio: CRO del bonifico; numero di autorizzazione POS; numero dell’assegno, etc.)
  5. Solo per mediazioni demandate dal giudice: estremi del procedimento giudiziario estinto (informazioni da richiedere al proprio avvocato)

Accesso alla piattaforma

Accreditarsi tramite SPID, CNS o CIE al sito https://lsg.giustizia.it/

Scegliere l’opzione “Istanza credito d’imposta

Scegliere se la richiesta è per sé stesso o in rappresentanza di una persona giuridica e compilare i campi successivi.

Primo step: tipologia di mediazione

Scegliere la tipologia di procedura di mediazione tra

 

  1. Mediazione ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 del D.Lgs n. 28/2010 (ovvero mediazione nelle materie cosiddette volontarie)
  2. Mediazione nelle materie obbligatorie come condizioni di procedibilità: Mediazione obbligatoria – nei casi di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 28/2010
  3. Mediazione delegata dal giudice – Mediazione nel caso previsto dall’art. 5-quater del D.Lgs n. 28/2010

Secondo step: dati della procedura

  • Inserire i dati della procedura di mediazione tutti reperibili dal Verbale di mediazione (positivo o negativo):
  • Nome dell’ODM: da selezionare dal menù a tendina
  • Numero d’ordine del ODM: riempimento automatico dopo aver indicato il nome
  • Numero identificativo procedimento: da inserire il numero nazionale del protocollo (es. 001234/2025)
  • Data avvio mediazione: da inserire
  • Valore della lite: da inserire
  • Materia della controversia: da selezionare dal menù a tendina
  • Valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato (SOLO PER MEDIAZIONE OBBLIGATORIA): da selezionare dal menù a tendina
  • Data accordo di conciliazione oppure data del verbale di constatazione del mancato raggiungimento: da inserire

Ulteriori informazioni richieste in caso di Mediazione Demandata del Giudice (nel caso previsto dell’art. 5- quater del D.lgs. n. 28/2020) da richiedere al proprio legale se non in possesso:

 

  • Numero ruolo del fascicolo giurisdizionale: da inserire
  • Data dell’ordinanza del fascicolo giurisdizionale: da inserire
  • Numero ruolo dell’ordinanza di estinzione del procedimento: da inserire
  • Data dell’ordinanza di estinzione del procedimento (se la mediazione si è conclusa positivamente): da inserire
  • Indicare se è stato versato il contributo unificato per il riconoscimento del credito di imposta

Terzo step: dati del pagamento

Inserire i dati dei pagamenti reperibili dalle fatture ricevute.

ATTENZIONE: le fatture devono essere intestate alla parte (persona fisica o giuridica) del procedimento di mediazione.

  • Fattura emessa da: inserire nominativo dell’ODM o avvocato che ha emesso la fattura
  • Numero fattura emessa: da inserire
  • Importo fattura emessa: da inserire
  • Data della fattura emessa: da inserire
  • Modalità di pagamento: da selezionare dal menù a tendina
  • Importo del pagamento: riempimento automatico dopo aver inserito l’importo della fattura
  • Data di pagamento: da inserire
  • Estremi identificativi del pagamento effettuato: da inserire (es. nr. CRO o nr. autorizzazione POS)

ATTENZIONE: Con la funzione “Aggiungi fatture”, inserire i dati di più fatture relative allo stesso procedimento di mediazione sia dell’ODM che dell’avvocato che ha assistito in mediazione.

Quarto step:

  • Salva istanza ed esci
  • Salva e invia istanza
  • Inserisci una nuova procedura di mediazione
ATTENZIONE: Se nel 2025 hai concluso più procedure di mediazione, devi inserirle tutte in un’unica richiesta prima dell’invio. Dopo l’invio non sarà possibile modificare o presentare nuove istanze. In caso di problemi, contatta l’assistenza indicata nel passaggio successivo.

La piattaforma calcola in maniera automatica la somma massima del credito d’imposta ottenibile.

 

 

 

Per ulteriori informazioni o per richiedere assistenza, contattataci all’indirizzo email: assistenza@adrcenter.com.

Dopo l'invio:

Una volta inviata la domanda, occorre attendere i controlli del Ministero della Giustizia. L’esito (accoglimento o eventuale rigetto) sarà comunicato dopo il 31 marzo 2026.

In caso di accoglimento, l’importo riconosciuto dovrà essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

Portale Assistenza del Ministero della Giustizia

In caso di richiesta di assistenza, potete inviare domande al portale di assistenza per informazioni e richieste tecniche predisposto dal Ministero della giustizia al seguente indirizzo: https://assistenzait.giustizia.it

Domande Frequenti

1. Chi può richiedere il credito d’imposta per la mediazione?

Possono richiederlo tutte le parti (persone fisiche o persone giuridiche) che hanno partecipato a una procedura di mediazione presso un organismo iscritto al Registro del Ministero della Giustizia e che hanno sostenuto effettivamente i costi.
No.
Il credito d’imposta spetta sia in caso di accordo sia in caso di mancato accordo, ma:
- fino a 600 € in caso di accordo;
- fino a 300 € in caso di insuccesso della mediazione.
Sì, solo nei seguenti casi:
- mediazione obbligatoria;
- mediazione demandata dal giudice.

Nei casi di mediazione volontaria, il credito riguarda solo le indennità di mediazione.
No.
Il pagamento deve essere tracciabile (bonifico, POS, assegno).
Pagamenti in contanti non danno diritto al credito d’imposta.
Le fatture devono essere intestate alla parte della mediazione che presenta la richiesta:
- persona fisica, oppure;
- persona giuridica (società, ente, ecc.).

Se la fattura è intestata a un soggetto diverso, il credito non è riconoscibile.
No.
In caso di più procedure concluse nel 2025, i dati di tutte le mediazioni devono essere inseriti in un’unica richiesta, prima dell’invio.
Dopo l’invio non è possibile integrare o presentare una nuova istanza.
Per l’anno 2025 il limite complessivo è:
- 2.400 € per ciascuna persona fisica;
- 24.000 € per ciascuna persona giuridica.

Il limite vale indipendentemente dal numero di mediazioni svolte.
Sì, solo se:
- la mediazione è demandata dal giudice, e
- il giudizio pendente si è estinto a seguito della mediazione.

In questo caso è riconosciuto un credito aggiuntivo fino a 518 €.
Dopo l’invio, la richiesta viene sottoposta ai controlli del Ministero della Giustizia.
L’esito (accoglimento o rigetto) sarà comunicato dopo il 31 marzo 2026.
Il credito non viene rimborsato direttamente.
In caso di accoglimento, gli estremi della comunicazione ministeriale devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate.
Non è obbligatoria per la presentazione della domanda. Tuttavia, è consigliata per il corretto utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi, soprattutto per le persone giuridiche.
In caso di errori o problemi tecnici, è necessario contattare l’assistenza del portale del Ministero della Giustizia tramite la seguente pagina https://assistenzait.giustizia.it

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