Nr. 1 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

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Deposito della domanda di mediazione

Scopri come presentare correttamente la domanda di mediazione, i documenti necessari e le modalità di invio per avviare il procedimento

Come posso depositare una domanda di mediazione?

Il deposito può avvenire direttamente online sulla piattaforma https://odr3.adrcenter.com, con la possibilità di firmare la domanda di mediazione in modalità digitale o analogica.
Mediante il deposito online della domanda di mediazione sarà possibile avere accesso a tutte le informazioni, documenti e verbali delle procedure pendenti e archiviate; effettuare i pagamenti online delle spese e delle indennità di mediazione; gestire la fatturazione e la documentazione necessaria per la richiesta del credito d’imposta; partecipare alle sessioni online della procedura all’interno della stessa piattaforma; ricevere i promemoria degli incontri con tutte le informazioni necessarie.
Il deposito della domanda di mediazione si considera formalizzato solo una volta invita la domanda di mediazione debitamente sottoscritta ed effettuato il pagamento delle spese di avvio e di primo incontro.


Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti. Detto termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a sospensione feriale.
La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura di ADR Center, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti. Detto termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a sospensione feriale.

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