Il link per lo svolgimento dell’incontro in videoconferenza viene inviato a ridosso dell’incontro (12-24 ore prima), previa adesione formale alla procedura e richiesta di svolgimento in modalità online.
Agli incontri di mediazione le parti devono partecipare personalmente. Solo in presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I rappresentanti di persone giuridiche devono essere a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Nelle materie di cui al comma 1 dell’art. 5 del Dlgs. 28/10 e nelle mediazioni delegate dal giudice, le parti devono essere assistite da un avvocato.
La procura speciale è un atto a cura di parte e occorre quando la parte non sia in grado di presenziare personalmente all’incontro per giustificati motivi. La procura deve essere un atto che conferisce poteri sostanziali al delegato con esplicito riferimento alla procedura di mediazione (indicazione delle parti e del protocollo della procedura).
La procura notarile è necessaria unicamente per mediazioni che riguardano trasferimenti di beni immobili e diritti reali in generale.
Si, secondo il D. Lgs. n. 28 /2010 è possibile che la mediazione si svolga anche in modalità mista.