La domanda deve essere presentata online tramite l’apposita piattaforma, al link https://lsg.giustizia.it/ entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione.
Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione alle parti è riconosciuto un credito d’imposta fino a concorrenza di € 600. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di € 600. E’ altresì riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di € 518,00.
I crediti d’imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di € 600 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro di € 2.400 per le persone fisiche e di € 24.000 per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.