Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione il giudice può disporre tre tipi di sanzioni cumulative: 1) desumere elementi di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile; 2) condannare al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio; 3) condannare la parte soccombente in giudizio al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura del massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Nel successivo giudizio, il giudice deve trasmettere copia del provvedimento delle sanzioni adottate nei confronti di una pubblica amministrazione per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al pubblico ministero della Corte dei Conti.
Nel successivo giudizio, il giudice deve trasmettere copia del provvedimento adottato nei confronti dei soggetti vigilati alle ‘autorità di vigilanza competente come IVASS, Banca d’Italia, Agcom, etc.