Indennità di Mediazione, benefici fiscali e credito d'imposta (fino al 21/01/2025)
Tutti gli importi minimi indicati nelle tabelle seguenti per gli scaglioni di riferimento sono inderogabili ai sensi del comma 4 dell’art. 31 del DM 150/23.
A. Spese per lo svolgimento del primo incontro di mediazione
Ai sensi dell’art. 28 del Decreto del Ministero della Giustizia nr. 150 del 2023, per le procedure di mediazione iniziate con domanda presentata dal 15 Novembre 2023 ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione effettivo della durata massima di due ore, oltre alle spese vive. Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione. Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante e da ciascuna Parte Convocata; le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.
Spese vive:
- Gratis per convocazioni tramite pec fornite dalla Parte Istante;
- € 10+Iva per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionale A/R;
- € 15+Iva per il servizio di invio ciascuna raccomandata internazionale R/R.
Servizio di firma digitale per la sottoscrizione dei verbali e degli accordi tramite apposita piattaforma:
- € 2+Iva per ciascuna firma e conservazione del verbale a norma CAD.
Servizio di rilascio copie
- € 5+Iva per ciascun documento,
La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante. L’adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Convocata. La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate. La domanda si intende rinunciata senza diritto di rimborso di quanto già versato in caso di mancato pagamento della totalità dell’indennità dovuta.
Il primo incontro si svolge nella stessa giornata con la durata massima di due ore e non può essere prorogato in date successive. L’incontro che si dovesse protrarre oltre le due ore si intenderà come incontro successivo. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.
Nel corso del primo incontro, il Case Manager e il Mediatore di ADR Center illustreranno le ulteriori spese di mediazione dovute per gli incontri successivi in base ai criteri e alle tabelle seguenti regolate dal DM 150/23 e le modalità di pagamento.0
B. Svolgimento degli incontri successivi e accordo al primo incontro (importi minimi applicati da ADR Center)
C. Maggiorazioni in caso di accordo
In caso di conciliazione al primo incontro o in incontri successivi al primo, le spese di mediazione riportate nella tabella precedente sono soggette ai seguenti aumenti da corrispondere alla conclusione della procedura per la consegna del verbale finale di mediazione (art. 30 del DM 150/2023).
Maggiorazioni per complessità ed esperienza del mediatore
a) Esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
b) Complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
D. Determinazione del valore della lite
L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato da ADR Center con atto comunicato alle parti.
Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
E. Agevolazioni fiscali
- Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
- Un credito d’imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
- Un credito d’imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall’esito della mediazione.
F. Modalità di pagamento
- Online tramite la piattaforma ODR Center (www.odrcenter.it)
- Bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Per le procedure depositate presso la sede di Roma di ADR Center:
IBAN: IT67K0200805024000030031594
Swift: UNCRITM1B93
Intestato a: ADR Center srl
Per le procedure depositate presso tutte le sedi in Italia di ADR Center (esclusa Roma):
IBAN: IT69I0303203207010000002827
Swift: BACRIT21375
Intestato a: ADR Center srl
Causale: È obbligatorio indicare nella causale del bonifico la città della sede di ADR Center, il nominativo e il numero di protocollo della procedura indicato nella lettera di convocazione, ovvero la data di deposito della domanda.
Esempio: Roma, Mario Rossi RM/127/25 (per procedura già protocollata)
Esempio: Roma, Mario Rossi data di deposito (per deposito domanda di mediazione)
L’avvenuto pagamento delle spese di avvio, delle spese vive e delle spese di mediazione, insieme alla comunicazione dei dati per la fatturazione elettronica in sede di compilazione della domanda di mediazione e di adesione, è condizione necessaria e per il rilascio dei verbali.
G. Dati di fatturazione e credito di imposta
Per accedere ai benefici previsti dal credito d’imposta regolati dal Decreto del Ministero della giustizia del 1 Agosto 2023, il beneficiario dovrà produrre entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione – tramite una piattaforma messa a disposizione dal Ministero della giustizia in via di allestimento – la fattura emessa da ADR Center (intestata al beneficiario), prova dell’avvenuto pagamento, i dati identificativi della procedura di mediazione e il suo esito.
A tal fine, ADR Center emetterà fattura alle parti in mediazione che hanno effettuato i relativi pagamenti. Il pagamento delle indennità e la richiesta di emissione di fatture a soggetti diversi dalle parti coinvolte in mediazione potrebbe non consentire l’accesso ai benefici previsti dal credito d’imposta.
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