Indennità di Mediazione, benefici fiscali e credito d'imposta
Tutti gli importi minimi indicati nelle tabelle seguenti per gli scaglioni di riferimento sono inderogabili ai sensi del comma 4 dell’art. 31 del DM 150/23.
A. Spese per lo svolgimento del primo incontro di mediazione
Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione.
Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante e da ciascuna Parte Convocata; le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.
La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante. L’adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Convocata.
Spese vive:
Servizio di invio delle convocazioni tramite servizio postale (non è garantito l’invio di raccomandate 1):
- Gratis per convocazioni tramite pec fornite dalla Parte Istante;
- € 10+Iva per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionale A/R;
- € 15+Iva per il servizio di invio ciascuna raccomandata internazionale R/R.
Servizio di firma digitale per la sottoscrizione dei verbali e degli accordi tramite apposita piattaforma:
- € 2+Iva per ciascuna firma e conservazione del verbale a norma CAD.
Servizio di rilascio copie
- € 5+Iva per ciascun documento.
Conciliazione al primo incontro, mancata conciliazione e rinuncia
Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.
In caso di conciliazione al primo incontro di mediazione, le Parti sono tenute a corrispondere le ulteriori spese di mediazione di cui alla Tabella B, oltre all’aumento del 10%.
La rinuncia di una o entrambe le Parti alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate. In caso di mancato pagamento delle spese di avvio e di primo incontro, la domanda si intende rinunciata senza diritto di rimborso di quanto già versato.
B. Svolgimento degli incontri successivi e accordo al primo incontro
Spese di mediazione per ciascun incontro
A seguito del consenso allo svolgimento degli incontri di mediazione successivi al primo, le Parti si obbligano a corrispondere le indennità di mediazione della Tabella B anche in caso di rinuncia ovvero abbandono della procedura. Le Parti sono solidalmente obbligate a corrispondere ad ADR Center le ulteriori spese di mediazione dovute.
C. Maggiorazioni in caso di accordo
- 10% in caso di conciliazione al primo incontro sugli importi dovuti;
- 25% in caso di conciliazione in incontri successivi al primo sugli importi calcolati in base alla tabella;
- 20% in presenza di almeno uno dei seguenti criteri: esperienza del mediatore designato su concorde indicazione delle Parti, complessità delle questioni oggetto della procedura, impegno richiesto al mediatore valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri svolti.
D. Determinazione del valore della lite
L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato da ADR Center con atto comunicato alle parti.
Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
E. Agevolazioni fiscali
- Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
- Un credito d’imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
- Un credito d’imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall’esito della mediazione.
F. Modalità di pagamento
- Online tramite la piattaforma ODR Center (www.odrcenter.it)
- Bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Per le procedure depositate presso la sede di Roma di ADR Center:
UNICREDIT
IBAN: IT67K0200805024000030031594
Swift: UNCRITM1B93
Intestato a: ADR CENTER S.R.L.
Per le procedure depositate presso tutte le sedi in Italia di ADR Center (esclusa Roma):
CREDEM
IBAN: IT69I0303203207010000002827
Swift: BACRIT21345
Intestato a: ADR CENTER S.R.L.
Causale: È obbligatorio indicare nella causale del bonifico la città della sede di ADR Center, il nominativo e il numero di protocollo della procedura indicato nella lettera di convocazione, ovvero la data di deposito della domanda.
Esempio: Roma, Mario Rossi RM/127/25 (per procedura già protocollata)
Esempio: Roma, Mario Rossi data di deposito (per deposito domanda di mediazione)
L’avvenuto pagamento delle spese di avvio, delle spese vive e delle spese di mediazione, insieme alla comunicazione dei dati per la fatturazione elettronica in sede di compilazione della domanda di mediazione e di adesione, è condizione necessaria e per il rilascio dei verbali.
G. Dati di fatturazione e credito di imposta
Per accedere ai benefici previsti dal credito d’imposta regolati dal Decreto del Ministero della giustizia del 1 Agosto 2023, il beneficiario dovrà produrre entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione – tramite una piattaforma messa a disposizione dal Ministero della giustizia in via di allestimento – la fattura emessa da ADR Center (intestata al beneficiario), prova dell’avvenuto pagamento, i dati identificativi della procedura di mediazione e il suo esito.
A tal fine, ADR Center emetterà fattura alle parti in mediazione che hanno effettuato i relativi pagamenti. Il pagamento delle indennità e la richiesta di emissione di fatture a soggetti diversi dalle parti coinvolte in mediazione potrebbe non consentire l’accesso ai benefici previsti dal credito d’imposta.
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