Il regolamento approvato dal Ministero della Giustizia
Il Regolamento è applicabile in via transitoria compatibilmente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 28/2010 come modificato (riforma Cartabia) e nel D.M. n. 150/2023
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Art. 1 - Applicazione del regolamento
2. ADR Center è rappresentata dal suo Responsabile, nominato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) del DM 150/23.
3. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrate da ADR Center in relazione a controversie nazionali ai sensi del D. Lgs. n. 28/10 e successive modifiche. Di intesa tra ADR Center e le Parti, le controversie nazionali e internazionali possono essere soggette ad altro regolamento di mediazione.
4. In caso di sospensione o cancellazione dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, ADR Center provvederà ad informare le Parti a norma dell’art. 40 del D.M. n. 150/2023, le quali provvederanno ai sensi dell’art. 41 del D.M. n. 150/2023.
5. Le disposizioni del presente Regolamento possono essere derogate su accordo delle Parti e con il consenso del Responsabile di ADR Center nei limiti imposti dalla legge (es. competenza, luogo, durata, indennità).
Art. 2 - Avvio della mediazione
- l’indicazione della sede di ADR Center e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
- il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le comunicazioni;
- ogni elemento utile per la fatturazione nonché i recapiti digitali cui effettuare tutte le comunicazioni;
- l’oggetto della domanda;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia ovvero le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. La domanda di mediazione può essere presentata anche congiuntamente dalle Parti.
3. La procedura si intende avviata alla data del ricevimento da parte di ADR Center della domanda debitamente compilata e sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o da un suo delegato, unitamente all’attestazione del versamento delle spese di avvio e di primo incontro, oltre alle spese vive richieste.
4. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo di mediazione territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda, salvo deroga delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di deposito.
5. La domanda presentata ad ADR Center, anche se successiva, può essere rinunciata solo dalla parte istante attraverso apposita comunicazione a mezzo pec. Eventuali comunicazioni di altro Organismo o di controparte non comportano automatica rinuncia della domanda.
Art. 3 - Durata della mediazione
2. Tale termine, non soggetto a sospensione feriale, decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa.
Art. 4 - Fissazione del primo incontro
2. La parte istante, in aggiunta ad ADR Center, è invitata a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
3. Nei casi in cui le parti da invitare (indicate dalla parte istante) dovessero risultare irreperibili o anche sconosciute, è onere della parte istante provvedere mediante notifica per pubblici proclami qualora dalla stessa ritenuta necessaria.
Art. 5 - Adesione al primo incontro
2. L’adesione si considera perfezionata solo a seguito del pagamento dell’indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. In caso di mancato pagamento, pertanto, il mediatore darà atto della mancata partecipazione della parte convocata pur se presente.
3. Di regola, le richieste di rinvio del primo incontro devono pervenire almeno 5 giorni lavorativi precedenti la data dell'incontro e devono essere motivate.
4. Le richieste di rinvio pervenute nei termini suindicati saranno valutate caso per caso da ADR Center, sentito il mediatore e le altre parti.
Eventuali rinvii verranno in ogni caso concessi non oltre il termine di cui all’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, secondo le disponibilità di ADR Center e del mediatore.
5. Le richieste tardive non potranno essere prese in considerazione, salvo i casi di legittimo impedimento dovuto a malattia o altro evento imprevedibile, di cui è necessario fornire evidenza.
6. Non sono in ogni caso valutate le richieste di rinvio in mancanza di adesione al primo incontro.
7. In caso di richiesta di estensione a terzi, da effettuarsi per iscritto entro il primo incontro, il mediatore verifica la disponibilità delle altre parti presenti e in caso di accordo vi provvede con fissazione di ulteriore primo incontro. Diversamente il mediatore dà atto a verbale del mancato consenso all’estensione. In caso di richiesta congiunta di estensione a terzi, il mediatore rinvia l’incontro originariamente programmato.
8. La convocazione del terzo verrà effettuata da ADR Center ai recapiti forniti dalla parte richiedente. La parte che avanza la richiesta di chiamata nei confronti del terzo deve corrisponderne i costi per la convocazione.
9. In caso di atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda o una domanda riconvenzionale, il Mediatore al primo incontro verifica la disponibilità delle altre parti e in caso di comune accordo ne da’ atto a verbale. Diversamente il Mediatore dà atto a verbale del mancato consenso.
Art. 6 - Determinazione del valore della lite dell'accordo di conciliazione
2. L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore, che deve essere individuato ai sensi del precedente comma 1.
3. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni di cui al comma 1, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i criteri di cui al comma 1, il valore della lite è determinato dal Responsabile di ADR Center con atto comunicato alle parti o agli avvocati, se nominati, a mezzo email/pec.
4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell’accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il Responsabile di ADR Center ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
Art. 7 - Luogo della mediazione
Art. 8 - Elenco dei mediatori indipendenti e loro nomina
2. Le parti possono indicare uno o più mediatori dell‘elenco di ADR Center. In ogni caso, le preferenze espresse dalle parti non sono vincolanti per ADR Center.
3. In difetto di indicazione concorde ovvero quando ADR Center ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, nell’assegnazione dell’incarico il Responsabile valuta, in primo luogo, la natura della controversia e, di conseguenza, identifica la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo). In caso di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell’Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si applicherà il criterio della rotazione tra mediatori di pari grado di competenza.
4. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il Responsabile può nominare uno o più mediatori ausiliari.
5. ADR Center si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, che deve essere comunicato immediatamente al Responsabile del Registro ai sensi dell’art. 6 del D.M n. 150/2023 e pubblicato sul proprio sito web.
Art. 9 - Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore
2. Il mediatore non deve trovarsi in alcune delle situazioni di incompatibilità previste dal codice etico di cui all’Allegato C e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza.
3. Il mediatore deve comunicare immediatamente al Responsabile di ADR Center e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.
4. In tal caso, come in ogni altro caso di oggettivo impedimento o di sopravvenuta impossibilità di svolgere l’incarico, e in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità, il Responsabile di ADR Center provvederà senza indugio alla sostituzione con altro mediatore della lista tenendo sempre in considerazione i criteri di nomina di cui al precedente art. 8.
5. Le Parti possono chiedere al Responsabile di ADR Center la sostituzione del mediatore nominato quando, durante la procedura, emergano circostanze idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità ovvero quando sussistano i casi di cui all’art. 51 c.p.c.
6. Qualora la Mediazione sia svolta dal Responsabile di ADR Center, sulla sostituzione decide il mediatore più anziano tra quelli dell’elenco di ADR Center.
Art. 10 - Presenza delle parti, rappresentanza e assistenza
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
3. Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. n. 28/2010 e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati. Nel caso in cui la parte partecipa senza l’assistenza legale, il mediatore ne darà atto a verbale.
4. Nelle mediazioni in materia di consumo e nelle mediazioni c.d. volontarie, le parti possono partecipare anche senza l’assistenza legale. In ogni caso l’assistenza legale è disciplinata da norme di legge.
5. Tuttavia i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche.
Art. 11 - Il primo incontro
2. Il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro di mediazione non può essere inferiore a due ore e può essere esteso nell'ambito della medesima giornata qualora ricorrano le seguenti condizioni: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.
3. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.
4. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo l’incontro, il procedimento si conclude con esito negativo. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutte le parti della procedura.
5. Il mediatore verbalizza esclusivamente le dichiarazioni delle parti in merito alla possibilità di proseguire la procedura con incontri successivi al primo. Nessuna ulteriore verbalizzazione può essere inserita se non con il consenso di tutte le parti e del mediatore.
6. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e 5-quater del D. Lgs. n. 28/2010, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
Art. 12 - Incontri successivi
2. Eventuali richieste di rinvio degli incontri successivi al primo incontro devono pervenire, previo pagamento delle spese di mediazione dovute, almeno 5 giorni lavorativi precedenti la data dell’incontro e devono essere motivate. Le richieste tardive non potranno essere prese in considerazione, salvo i casi di legittimo impedimento dovuto a malattia o altro evento imprevedibile, di cui è necessario fornire evidenza. In caso di richiesta di rinvio di una sola delle parti o qualora vi sia disaccordo tra le parti sulla richiesta di rinvio, ADR Center si riserva la facoltà, sentito il mediatore, di fissare la nuova data.
3. Il mediatore può aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l’acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.
4. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e deve essere corrisposto interamente prima della consegna della consulenza. Le Parti, al momento della nomina dell’esperto, possono convenire che la relazione venga prodotta nell’eventuale giudizio.
5. A discrezione di ADR Center, possono essere ammessi ad assistere agli incontri di mediazione dei tirocinanti. Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di impegno alla riservatezza rispetto alla procedura. Il tirocinio è consentito anche in mediazioni che si svolgono interamente in modalità telematica.
6. Le Parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di Mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi da ADR Center in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni decorrente dalla conclusione della procedura.
Il fascicolo della procedura è costituito dalla domanda di mediazione, dall’accettazione del convenuto, da eventuali documenti non riservati depositati dalle parti nel corso della procedura e dai verbali conclusivi. Il fascicolo non contiene le comunicazioni delle parti e tra le parti o eventuali memorie riservate al mediatore.
7. E’ responsabilità della parte indicare chiaramente gli atti che vuole mantenere riservati per il solo mediatore. Sono da ritenere in ogni caso non riservati gli atti di adesione e le procure prodotte in mediazione. Ciascuna parte può chiedere, mediante istanza contenente l’indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta, l’accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.
8. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate, salvo diverso accordo tra le parti e il mediatore.
Art. 13 - Proposta del mediatore
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Nel caso in cui la proposta del mediatore non venga accettata, anche da una sola delle parti, il verbale di mancata conciliazione è emesso decorsi quindici giorni dalla scadenza del termine per l’accettazione o dall’ultima comunicazione di mancata accettazione.
Art. 14 - Conclusione della mediazione
- le parti hanno conciliato la controversia;
- le parti, o una di esse, comunicano l’impossibilità di conciliare la lite;
- sono decorsi i termini di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 28/2010, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e ADR Center;
- il mediatore ritiene che non ci siano le condizioni per proseguire utilmente la procedura;
- la parte istante o le parti congiuntamente comunicano la rinuncia o l’abbandono della procedura.
2. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione del relativo valore.
3. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati nonché dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell’Organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
4. Il verbale contenente l’eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l’Organismo.
5. Del verbale contenente l’eventuale accordo depositato presso la segreteria di ADR Center è rilasciata copia alle parti che lo richiedono, previo pagamento delle spese di mediazione dovute.
6. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono a cura e a carico delle parti.
Art. 15 - Riservatezza
2. Il mediatore, il tirocinante e tutti coloro che prestano il proprio servizio all’interno di ADR Center non possono essere obbligati a riferire informazioni o fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
3. Le parti e ogni altra persona partecipante alla Mediazione – inclusi gli avvocati ed eventuali consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
- opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore;
- ammissioni fatte dalla controparte;
- la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della controversia fatta dalla controparte o dal mediatore.
4. L’obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:
- tutte le parti consentono a derogarvi;
- sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
- esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;
- esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo.
5. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.
Art. 16 - Indennità
2. I criteri di determinazione delle indennità sono regolati secondo la tabella allegata al presente Regolamento. Le ulteriori spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.
3. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione del primo incontro. Qualora la domanda di mediazione sia presentata da più Parti, ancorché costituenti unico centro di interesse, le spese di avvio sono dovute da ciascuna di esse.
4. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati da ADR Center per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti.
5. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
6. In caso di conciliazione al primo incontro sono dovute le ulteriori spese di mediazione indicate nella tabella allegata al presente Regolamento, ove sono da detrarre gli importi dovuti per il primo incontro, oltre ad una maggiorazione del dieci per cento.
7. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione indicate nella Tabella B allegata al presente Regolamento, ove sono da detrarre gli importi dovuti per il primo incontro, oltre ad una maggiorazione del venticinque per cento.
8. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione indicate nella Tabella B allegata al presente Regolamento, ove sono da detrarre gli importi dovuti per il primo incontro.
9. Tutti gli importi dovuti devono essere corrisposti al termine dell’incontro o prima degli incontri successivi al primo e sono condizione necessaria per la consegna del verbale finale di mediazione. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione diverse dalle spese di avvio, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il Responsabile di ADR Center li considera come una parte unica.
10. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010 all’Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La parte che intende usufruire del patrocinio a spese dello Stato deve produrre, unitamente alla domanda di mediazione, il provvedimento di ammissione anticipata ai sensi dell’art. 15-quater e 15-quinquies e 15-septies del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche, ovvero l’istanza di ammissione regolarmente depositata presso il Consiglio dell'Ordine competente. Il provvedimento di ammissione dovrà in ogni caso essere prodotto prima della conclusione della procedura di mediazione, unitamente al provvedimento di conferma. Sono in ogni caso dovute le spese documentate (es. spese di convocazione, spese per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi).
Art. 17 - Responsabilità delle parti
- l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione;
- il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
- le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nella domanda di Mediazione;
- l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
- i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
- ogni altra dichiarazione che venga fornita ad ADR Center o al mediatore dal deposito della domanda sino alla conclusione della procedura.
2. ADR Center non può essere comunque ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, conseguenti alle comunicazioni dell’Organismo.
Art. 18 - Ruolo del mediatore in altri procedimenti
Art. 19 - Mediazione telematica e da remoto
2. La mediazione in modalità telematica si svolge secondo il D. Lgs. n. 28/2010.
3. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
4. Ciascuna parte può chiedere al Responsabile di ADR Center di partecipare da remoto o in presenza. La parte che partecipa da remoto deve dotarsi di strumenti idonei per consentire il regolare svolgimento della mediazione. ADR Center non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.
5. L’utilizzo del servizio da remoto può riguardare l’intero procedimento di mediazione o sue singole fasi. La sessione di mediazione da remoto avviene tramite “stanze virtuali” che consentono l’accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti) nel giorno e nell’ora comunicati.
6. Tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d’identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione. Le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive, non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare. Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell’applicazione.
7. Non è consentita la presenza di altri soggetti oltre quelli coinvolti. Eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti.
8. Tutti i partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D.lgs. n. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento.
9. ADR Center si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall’utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, ADR Center non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie username e password personali, accessi e attività di divulgazione non autorizzati.
Art. 20 - Privacy
Art. 21 - Interpretazione e applicazione delle norme
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