Nr. 1 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

Deposita una medizione in oltre 90 città in italia

Da 27 anni, ADR Center è l’organismo di mediazione n.1 del Ministero della Giustizia, con sedi in tutta Italia.
Deposita una mediazione online in pochi minuti e con un semplice click, sfruttando videoconferenze, pagamenti online e firma digitale integrata.

Perchè scegliere ADR Center?

ADR Center assiste ogni giorno persone, aziende e i loro legali a prevenire e risolvere conflitti e contenziosi in tempi brevi e con costi contenuti e predeterminati.

Grazie alla piattaforma ODR3, puoi partecipare alle sessioni di mediazione in videoconferenza, amministrare le mediazioni attraverso un sistema gestionale intuitivo e ottenere assistenza per l’apposizione delle firme digitali su tutti i verbali.

Scegli il mediatore più adatto alle tue esigenze tra i migliori professionisti disponibili in tutta Italia.

Cosa ci differenzia

90+ sedi in tutta Italia

Con ADR Center, la mediazione si adatta alle esigenze delle parti. Offriamo la flessibilità di partecipare alle sessioni di mediazione comodamente online, direttamente in videoconferenza, consentendo di partecipare alle sessioni di mediazione da qualsiasi luogo. Questa opzione è ideale per chi cerca rapidità e comodità, senza rinunciare alla qualità del servizio.

Se invece le parti preferiscono un incontro di persona, si può scegliere di partecipare alle sessioni di mediazione in una delle nostre oltre 90 sedi presenti nelle principali città italiane. Le nostre sedi sono moderne, accoglienti e progettate per offrire un ambiente professionale e confortevole, dove le parti potranno discutere di persona tra di loro con l’ausilio del mediatore.

Calcola online le spese di mediazione

Scopri in pochi secondi quanto costa avviare una procedura di mediazione. Il nostro calcolatore ti consente di stimare in modo chiaro e trasparente le spese di avvio, il costo del primo incontro e le eventuali spese successive, sulla base delle tabelle ministeriali aggiornate.

Domande frequenti

Come posso depositare una domanda di mediazione?

Il deposito può avvenire direttamente online sulla piattaforma https://odr3.adrcenter.com, con la possibilità di firmare la domanda di mediazione in modalità digitale o analogica.
Mediante il deposito online della domanda di mediazione sarà possibile avere accesso a tutte le informazioni, documenti e verbali delle procedure pendenti e archiviate; effettuare i pagamenti online delle spese e delle indennità di mediazione; gestire la fatturazione e la documentazione necessaria per la richiesta del credito d’imposta; partecipare alle sessioni online della procedura all’interno della stessa piattaforma; ricevere i promemoria degli incontri con tutte le informazioni necessarie.
Il deposito della domanda di mediazione si considera formalizzato solo una volta invita la domanda di mediazione debitamente sottoscritta ed effettuato il pagamento delle spese di avvio e di primo incontro.

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti. Detto termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a sospensione feriale.
La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura di ADR Center, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti. Detto termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a sospensione feriale.
L’adesione avviene unicamente online alla pagina https://odr3.adrcenter.com/conferma-adesione mediante accesso con apposito codice ricevuto con la convocazione.
L’adesione si considera formalizzata solo una volta sottoscritto il modulo di adesione ed effettuato il pagamento delle spese di avvio e di primo incontro.
Il link per lo svolgimento dell’incontro in videoconferenza viene inviato a ridosso dell’incontro (12-24 ore prima), previa adesione formale alla procedura e richiesta di svolgimento in modalità online.
Agli incontri di mediazione le parti devono partecipare personalmente. Solo in presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I rappresentanti di persone giuridiche devono essere a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Nelle materie di cui al comma 1 dell’art. 5 del Dlgs. 28/10 e nelle mediazioni delegate dal giudice, le parti devono essere assistite da un avvocato.
La procura speciale è un atto a cura di parte e occorre quando la parte non sia in grado di presenziare personalmente all’incontro per giustificati motivi. La procura deve essere un atto che conferisce poteri sostanziali al delegato con esplicito riferimento alla procedura di mediazione (indicazione delle parti e del protocollo della procedura).
La procura notarile è necessaria unicamente per mediazioni che riguardano trasferimenti di beni immobili e diritti reali in generale.
Si, secondo il D. Lgs. n. 28 /2010 è possibile che la mediazione si svolga anche in modalità mista.
Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’Organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Il preventivo delle spese può essere calcolato al seguente pagina https://adrcenter.it/mediazione-informazioni/preventivo/
Le spese di avvio sono dovute da ciascuna parte (istante e/o convocato), mentre la spese di primo incontro e per gli incontri successivi sono dovute per centri di interesse.
L’art. 28 del DM 150/23 prevede espressamente gli scaglioni delle spese di avvio e di primo incontro, che sono diversi da quelli di cui alla tabella A relativi agli incontri successivi al primo.
Le fatture relative alle indennità di mediazione sono elettroniche ed è possibile trovarle nel proprio cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Non lasciare che tempi, costi incerti o burocrazia rallentino la soluzione del tuo caso: procedi con la mediazione online in pochi clic.