Sanzioni per macata partecipazione
La legge prevede specifiche conseguenze processuali ed economiche nel caso in cui una parte non partecipi, senza giustificato motivo, al primo incontro di mediazione, sia nei casi di mediazione obbligatoria sia di mediazione volontaria.
1. Che cosa si intende per “giustificato motivo”
2. Sanzione economica a favore dello Stato
(art. 12-bis, comma 2)
Importi indicativi della sanzione
3. Sanzione economica a favore della parte vincitrice
(art. 12-bis, comma 3)
4. Valutazione del comportamento della parte nel processo
(art. 12-bis, comma 1 – art. 116 c.p.c.)
5. Pubbliche Amministrazioni – Segnalazione alla Corte dei Conti
(art. 12-bis, comma 4)
6. Segnalazione alle Autorità di Vigilanza
(art. 12-bis, comma 4)
Di seguito si riporta per intero l’art. 12 bis del D.Lgs. 28/10
Art. 12 bis - Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione
1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del Codice di procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.
Domande frequenti
1. Cosa succede se non partecipo al primo incontro di mediazione?
2. La sanzione per mancata partecipazione alla mediazione è automatica?
3. Devo pagare la sanzione anche se vinco la causa?
4. A quanto ammonta la sanzione per mancata partecipazione alla mediazione?
5. Cos’è un giustificato motivo per non partecipare alla mediazione?
6. Quali motivi NON sono validi per giustificare l’assenza?
- impegni di lavoro o organizzativi;
- valutazioni di convenienza;
- la convinzione che la mediazione sia inutile.
7. Posso essere condannato a pagare anche la controparte?
8. Il giudice può tener conto della mancata partecipazione nel giudizio?
9. Partecipare alla mediazione costa più della sanzione?
10. Partecipare al primo incontro mi obbliga a trovare un accordo?
- non obbliga a raggiungere un accordo;
- non limita il diritto di andare in giudizio;
- serve solo a valutare se esiste una soluzione alternativa.
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