Nr. 1 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

Nr. 1 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

Nr. 1 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

Sanzioni per macata partecipazione

La legge prevede specifiche conseguenze processuali ed economiche nel caso in cui una parte non partecipi, senza giustificato motivo, al primo incontro di mediazione, sia nei casi di mediazione obbligatoria sia di mediazione volontaria.

1. Che cosa si intende per “giustificato motivo”

La giurisprudenza consolidata è concorde nell’affermare che il giustificato motivo deve consistere in un impedimento oggettivo, imprevedibile e non dipendente dalla volontà della parte, come ad esempio: una grave malattia o un evento di forza maggiore. Non costituiscono giustificato motivo: ragioni organizzative o di agenda, valutazioni di convenienza o la convinzione preventiva che la mediazione sia inutile.

2. Sanzione economica a favore dello Stato

(art. 12-bis, comma 2)

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della causa, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Importi indicativi della sanzione

La sanzione è obbligatoria e viene applicata automaticamente, a prescindere dall’esito della causa, anche nel caso in cui la parte risulti poi vincitrice in giudizio. Il giudice è tenuto ad applicarla e la sua mancata applicazione può comportare responsabilità per danno alle finanze pubbliche. In ogni caso, l’importo della sanzione è sempre superiore alle spese dovute per il primo incontro di mediazione, che può inoltre essere recuperato tramite credito d’imposta.

3. Sanzione economica a favore della parte vincitrice

(art. 12-bis, comma 3)

Su richiesta della parte vincitrice, il giudice può inoltre condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione, senza giustificato motivo, al pagamento di una somma a favore della controparte, determinata equitativamente: fino a un massimo pari alle spese di giudizio maturate dopo la mediazione.

4. Valutazione del comportamento della parte nel processo

(art. 12-bis, comma 1 – art. 116 c.p.c.)

Il giudice può trarre argomenti di prova dalla mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, valutando il comportamento complessivo della parte nel processo. La mancata partecipazione può quindi essere considerata un elemento di convincimento nella decisione finale, pur non costituendo una prova piena.

5. Pubbliche Amministrazioni – Segnalazione alla Corte dei Conti

(art. 12-bis, comma 4)

Quando la sanzione “automatica” di cui al comma 2 per la mancata partecipazione è applicata nei confronti di una Pubblica Amministrazione, il giudice trasmette il provvedimento alla Corte dei Conti. Si segnala che la riforma della Corte dei Conti (L. 7 gennaio 2026, n. 1) ha limitato la responsabilità dei rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni ai soli casi di dolo, anche in relazione alla conclusione di accordi di mediazione, escludendo la colpa grave.

6. Segnalazione alle Autorità di Vigilanza

(art. 12-bis, comma 4)

Quando la sanzione “automatica” di cui al comma 2 per la mancata partecipazione riguarda un soggetto vigilato, il giudice trasmette il provvedimento all’Autorità di vigilanza competente (ad esempio: IVASS, Banca d’Italia, CONSOB, AGCOM, ARERA, etc.). Ciò consente alle Autorità di settore di valutare eventuali ulteriori interventi o sanzioni amministrative.

Di seguito si riporta per intero l’art. 12 bis del D.Lgs. 28/10

Art. 12 bis - Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del Codice di procedura civile.

2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.

Domande frequenti

1. Cosa succede se non partecipo al primo incontro di mediazione?

Se non partecipi al primo incontro di mediazione senza un giustificato motivo, la legge prevede sanzioni economiche e conseguenze nel giudizio successivo. Queste conseguenze si applicano sia nella mediazione obbligatoria sia in quella volontaria.
Sì. La sanzione è obbligatoria e automatica quando la mediazione è condizione di procedibilità. Il giudice è tenuto ad applicarla e non ha margini di discrezionalità.
Sì. La sanzione viene applicata indipendentemente dall’esito della causa, anche se la parte risulta poi vincitrice in giudizio.
La sanzione è pari al doppio del contributo unificato previsto per la causa. L’importo varia in base al valore della controversia e può arrivare fino a € 3.372.
È un impedimento oggettivo, imprevedibile e non dipendente dalla volontà della parte, come una grave malattia o un evento di forza maggiore.
Non sono considerati validi:
- impegni di lavoro o organizzativi;
- valutazioni di convenienza;
- la convinzione che la mediazione sia inutile.
Sì. Se perdi la causa e non hai partecipato al primo incontro senza giustificato motivo, il giudice può condannarti, su richiesta della controparte, a pagare una somma fino alle spese legali sostenute dopo la mediazione.
Sì. Il giudice può valutare negativamente la mancata partecipazione alla mediazione come comportamento processuale, utilizzandola come elemento di convincimento nella decisione finale.
No. La sanzione è sempre più elevata del costo del primo incontro di mediazione, che inoltre può essere recuperato tramite credito d’imposta.
No. Partecipare al primo incontro:
- non obbliga a raggiungere un accordo;
- non limita il diritto di andare in giudizio;
- serve solo a valutare se esiste una soluzione alternativa.

Perché partecipare al primo incontro di mediazione

– Eviti sanzioni economiche automatiche
– Riduci i rischi nel giudizio
– Sostieni un costo inferiore e recuperabile
– Mantieni piena libertà di decisione
 
Partecipare è sempre la scelta più conveniente.
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